Statuto dell’Associazione

(Estratto)

ARTICOLO 2 (CARATTERISTICHE E FINALITÀ)

  1. L’Associazione Familiar-mente persegue le seguenti finalità di promozione sociale:
    a) contribuire all’educazione dei giovani al fine di favorire una crescita armonica che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale e civile;
    b) prevenire l’insorgenza di disagio in età adulta mediante interventi agli educandi in età infantile e adolescenziale e alle loro figure di riferimento.
    c) favorire la formazione di tutti coloro che svolgono, a vario titolo, una funzione educativa o un’attività di utilità sociale;
    d) valorizzare il ruolo essenziale della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, quale base della società.
  2. L’Associazione è indipendente e opera senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
  3. L’Associazione è senza scopo di lucro. I proventi eventualmente derivanti dalle attività svolte dall’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta.
  4. Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione intende:
    a) svolgere per i giovani attività formative e promuovere esperienze e iniziative nell’ambito della gestione del tempo extrascolastico ed extrafamiliare, a sostegno dell’azione educativa della famiglia, mediante la creazione e la fruizione di un idoneo ambiente formativo;
    b) svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all’approfondimento e alla sensibilizzazione circa le esigenze e i problemi dei giovani;
    c) svolgere e promuovere convegni, corsi di aggiornamento, corsi d’insegnamento a completo sussidio di quelli scolastici, incontri anche di tipo seminariale;
    d) svolgere e promuovere iniziative di volontariato e la partecipazione a campi di lavoro;
    e) svolgere e promuovere iniziative formative, culturali, scientifiche, didattiche e artistiche a favore della famiglia e di coloro che svolgono funzioni educative;
    f) costituire o gestire strutture finalizzate alla formazione dei giovani e degli educatori.
  5. L’Associazione può svolgere dette attività e iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

ARTICOLO 3 (ASSOCIATI)

  1. Possono essere ammessi all’Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di maggiore età, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni approvati dall’Assemblea.
  2. Possono essere ammessi all’associazione anche Enti o Associazioni o Persone Giuridiche purché nella persona del proprio legale rappresentante o di altra persona specificatamente nominata dal Consiglio Direttivo di tali Enti o Associazioni o Persone Giuridiche e purché ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni approvati dall’Assemblea.

ARTICOLO 4 (AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI)

  1. L’ingresso nell’Associazione è volontario. L’aspirante Associato deve essere desideroso di cooperare per il raggiungimento degli scopi e finalità dell’Associazione.

ARTICOLO 7 (ORGANI SOCIALI)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a) L’Assemblea degli Associati;
    b) Il Consiglio Direttivo;
    c) Il Presidente;
    d) Il Collegio di Controllo, quando ritenuto utile o necessario dall’Assemblea;
    e) La Commissione Elettorale;
    f) I Comitati Operativi.
  2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute se previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.